> Pubblicità - Trasparenza - Diffusione di informazioni > Ambito soggettivo di applicazione > Società in house
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. n. 175/2016, per "società in house" si intendono le società ((ossia gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile) "sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto". Per "controllo analogo" si intende "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante". Per "controllo analogo congiunto" si intende "la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".