> Pubblicità - Trasparenza - Diffusione di informazioni > SPECIALE TRASPARENZA - D.LGS. N. 33/2013
SPECIALE TRASPARENZA - D.LGS. N. 33/2013
Lo SPECIALE TRASPARENZA affronta i diversi temi relativi alla disciplina in materia di trasparenza e accesso civico, di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
- proponendo i testi delle disposizioni del Decreto, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (*) - raffrontata con quella previgente - corredati dal richiamo alla relativa documentazione o da appositi commenti;
- mettendo a disposizione specifica documentazione (Relazione, Pareri, Regolamentazione A.N. AC., note illustrative, ecc.).
Note:
(*) Il 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016) recante disposizioni in tema di <<Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.>>
I soggetti interessati all'applicazione della speciale normativa in materia di trasparenza (v. art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013) avranno però sei mesi per adottare le misure di adeguamento necessarie.
Infatti, l'art. 42 - <<Disposizioni transitorie>> - del ripetuto Decreto n. 97/2016 prevede quanto segue:
<<1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalità di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
3. Le forme di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita' di cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>
Il D.Lgs. n. 97/2016 - il cui scopo generale è quello di rafforzare la "trasparenza amministrativa" - attua la delega di cui all'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante <<Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche>>.
Le modifiche recate al D.Lgs. n. 33/2013 hanno i seguenti obiettivi (precisati dalla Relazione illustrativa del provvedimento): (i) ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; (ii) prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; (iii) razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; (iv) individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.
In tale ambito si è poi proceduto ad adeguare la normativa nazionale agli standard internazionali; in particolare, è stata introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita "Freedom of information act" (Foia).
Inoltre, il D.Lgs. n. 97/2016 ha apportato modifiche anche ad alcune disposizioni della Legge n. 190/2012, al fine di: (i) precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché (ii) a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.
(*) Il 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016) recante disposizioni in tema di <<Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.>>
I soggetti interessati all'applicazione della speciale normativa in materia di trasparenza (v. art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013) avranno però sei mesi per adottare le misure di adeguamento necessarie.
Infatti, l'art. 42 - <<Disposizioni transitorie>> - del ripetuto Decreto n. 97/2016 prevede quanto segue:
<<1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalità di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
3. Le forme di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita' di cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>
Il D.Lgs. n. 97/2016 - il cui scopo generale è quello di rafforzare la "trasparenza amministrativa" - attua la delega di cui all'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante <<Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche>>.
Le modifiche recate al D.Lgs. n. 33/2013 hanno i seguenti obiettivi (precisati dalla Relazione illustrativa del provvedimento): (i) ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; (ii) prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; (iii) razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; (iv) individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.
In tale ambito si è poi proceduto ad adeguare la normativa nazionale agli standard internazionali; in particolare, è stata introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita "Freedom of information act" (Foia).
Inoltre, il D.Lgs. n. 97/2016 ha apportato modifiche anche ad alcune disposizioni della Legge n. 190/2012, al fine di: (i) precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché (ii) a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.